RSS

Aprire una Società Srl a 1 Euro: ECCO COME SI FA

30 gen

Anche Italia Oggi racconta e spiega come funzioneranno le ssrl, o – come più spesso vengono chiamate – le srl a 1 euro che ha introdotto il decreto Salva Italia. Dell’argomento avevamo parlato qui:

Atto costitutivo standard fra persone fi siche con meno di 35 anni, capitale sociale che può essere limitato a un euro, con possibilità di evitare oneri notarili, di bollo e segreteria. Sono gli elementi essenziali della nuova srl semplificata introdotta mezzo dell’art. 3 del decreto sulle liberalizzazioni (il n. 1/2012 pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale di martedì 24 gennaio), che ha immesso un nuovo articolo, il 2463-bis, nel codice civile Atto costitutivo. Viene previsto, attraverso apposito decreto del ministero della giustizia (da emanarsi di concerto col Mef e ministero dello sviluppo) che entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, venga formulato uno statuto standard a cui dovranno attenersi soci ed amministratori della nuova srl semplificata. Lo scopo appare evidente: è, in pratica, quello che le parti del contratto (non necessariamente esperti societaristi) inseriscano nello stesso, solo clausole corrette sia in ottica formale che sostanziale. Ciò che sarà interessante verifi care riguarderà la eventuale fl essibilità o meno delle clausole «preconfezionate », per adattarle alle esigenze del caso. La società, oltre che per contratto, può essere costituita anche con atto unilaterale (cioè la società potrà prevedere anche un unico socio), ma non sono ammessi soci persone giuridiche.

Tale contratto dovrà contenere oltre che l’oggetto e le generalità dei soci anche l’indicazione di «srl semplifi cata» nonché le quote di partecipazione dei soci e l’indicazione di chi detiene il potere di amministrazione e rappresentanza della società.

È, peraltro, da indicarsi anche l’eventuale revisore legale che, tuttavia, in relazione alla loro presumibile piccola dimensione, di norma mancherà in dette tipologie societarie. Il capitale dovrà essere versato in denaro non essendo ammessi né conferimenti di servizi, né di beni in natura o crediti. Non pare dubbio, peraltro che, oltre che per attività di impresa, la società in oggetto potrà essere impiegata anche per svolgere attività professionali Incombenze di registrazione. Celeri e semplici dovranno risultare le regole per la nascita della società. Gli amministratori presenteranno, entro 15 giorni dalla sua redazione, l’atto costitutivo al registro delle imprese, unitamente alla richiesta per l’iscrizione. Quest’ultima consiste in una comunicazione unica in esenzione da bollo e diritti di segreteria che deve contenere la dichiarazione del possesso dei richiesti. del registro imprese, verifi cata la sottoscrizione del capitale e le eventuali autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, provvederà all’iscrizione della società (entro il termine perentorio di 15 giorni). Nel caso sia trascorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.

Poi ci sono gli aspetti pubblicitari:

Allo scopo di una maggior tutela dei creditori, che potrebbero non avere la salvaguardia garantita da un capitale minimo sostanziale, l’art. 2463-bis c.c. ribadisce per tale società un regime fi nalizzato una spiccata trasparenza. Viene, a riguardo, sancito che la denominazione di società semplifi cata a responsabilità limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’uffi cio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta, devono essere indicati non solo negli atti ma anche, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione (es. siti internet) collegato con la rete telematica ad accesso pubblico, recependo, in tal modo le previsioni dell’art. 2250 c.c. per le altre società iscritte al registro delle imprese. Modifiche del contratto. L’iter per le modifi cazioni dell’atto costitutivo mediante verbale deliberato dall’assemblea dei soci, redatto per scrittura privata, segue quello della fase costitutiva. Analogo procedimento viene adottato per l’atto di trasferimento delle partecipazioni, che sempre redatto per scrittura privata, è depositato entro 15 giorni a cura degli amministratori presso l’uffi cio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Recesso dei soci. Quando uno dei soci superi i limiti anagrafi ci che gli consentono di restare tale, per la società si aprono due strade: 1) l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori può provvedere a trasformare la srl semplifi cata in altra tipologia di società. La società o la struttura post trasformazione potrà essere una società di capitali o di persone (quest’ultima possibilità deriva dalle modifi che apportate all’ultima versione dell’articolato); 2) se l’assemblea non deliberasse la trasformazione, il socio sarà escluso di diritto ma avrà diritto di essere liquidato secondo le regole del recesso.

da giornalettismo.com

Seguici cliccando mi piace nella nostra Pagina www.facebook.com/camera.collettiva

 

About Camera Collettiva

Siamo un collettivo improvvisato e ardimentoso. Sfatiamo tabù, frammentando diversi "io" in 27.543 fra appunti e disegni. FACEBOOK: ww.facebook.com/camera.collettiva TWITTER: http://twitter.com/#!/Cam_Collettiva CONTATTI: camera.collettiva@gmail.com
3 Comments

Pubblicato da su 30 gennaio 2012 in ATTUALITÀ & CRONACA

 

3 risposte a Aprire una Società Srl a 1 Euro: ECCO COME SI FA

  1. icittadiniprimaditutto

    30 gennaio 2012 at 23:37

    Reblogged this on i cittadini prima di tutto.

     
  2. Giuseppe Monastra

    8 febbraio 2012 at 11:11

    Il vero problema, è che ogni anno si dovrà pagare l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)a prescindere da perdite, fatturato 0 o utile 0.
    Quindi probabilmente potrebbe verificarsi l’apertura di molte srl ad 1 euro e un maggior indebitamento dei “coraggiosi” improvvisati imprenditori.
    Speriamo che Morandi abbia torto: ” Uno su Mille ce la fà!”

     
    • simone

      5 aprile 2012 at 02:34

      Soggetti passivi d’imposta [modifica]

      Sono soggetti all’Irap (art.3 D.Lgs. 446/97):
      Società di capitali (Spa, Srl, Sapa)
      Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale
      Amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.)
      Enti non commerciali residenti
      Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo
      Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice
      Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi
      Produttori agricoli (solo se non esonerati)

       

Lascia un Commento

Fill in your details below or click an icon to log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Modifica )

Foto Twitter

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Modifica )

Foto di Facebook

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Modifica )

Connecting to %s

 
Iscriviti

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 303 other followers